Lo statuto

  • Statuto SKCV

    STATUTO

    SHOTOKAN KARATE CLUB VERBANO LOCARNO

    SKCV

     

    1. GENERALITÀ:

    Articolo 1

    La società Shotokan Karate Club Verbano Locarno fondata il 30 agosto 1984 è un’associazione ai sensi dell’articolo 60 e ss del CCS.

    Articolo 2

    La società è affiliata alla FKSI Federazione Karate Svizzera Italiana la quale e ne riconosce gli statiti e regolamenti.

    1. SCOPO:

    Articolo 3

    La società ha per scopo l’insegnamento e la divulgazione dell’arte del Karate stile Shotokan.

    Essa favorisce l’educazione fisica e morale di coloro che lo praticano.

    Articolo 4

    La società è apartitica e aconfessionale e non a scopo di lucro.

    1. SOCI:

    Articolo 5

    Ogni persona fisica può essere ammessa quale membro della società nell’anno in cui compie il sesto (6°) anno d’età. La qualità di socio si ottiene con il pagamento della tassa sociale.

    Articolo 5

    I soci praticanti e non, sono tenuti ad un comportamento che tenga alto il valore morale ed educativo dell’arte praticata.

    Articolo 5

    Qualora un socio praticante e non, dovesse fare uso delle tecniche di Karate a scopo d’offendere

    o assume comportamenti spavaldi atti a ledere o offendere la dignità e l’incolumità altrui, viene espulso dalla società con risoluzione dell’assemblea alla maggioranza di 2/3, ascoltato il preavviso e le motivazione della commissione tecnica.

    Articolo 6

    L’assemblea sociale proclama soci benemeriti le persone che dalla pratica del Karate hanno concretamente sostenuto gli ideali della società.

    Articolo 7

    I soci onorari e benemeriti non sono tenuti al pagamento della tassa sociale.

    4) ASSEMBLEA DEI SOCI:

    Articolo 8

    L’assemblea ordinaria è convocata dal comitato ogni due anni, di regola entro la fine del mese marzo. La data, il luogo e l’ordine del giorno saranno comunicati ai soci almeno 3 settimane prima dello svolgimento dell’assemblea.

    Articolo 9

    L’assemblea ordinaria può essere convocata dal comitato quando 1/5 dei soci lo esiga con richiesta scritta al comitato.

    Articolo 10

    L’assemblea può deliberare esclusivamente sulle trattande all’ordine del giorno.

    Proposte urgenti sono ammesse solo se la maggioranza dei 2/3 dei presenti lo richiede.

    Articolo 11

    Proposte e nomine sono decise a maggioranza dei soci presenti, eccettuati i casi previsti espressamente dallo statuto.

    Articolo 12

    Sono di competenza all’assemblea ordinaria:

    1. L’approvazione del resoconto finanziario e del rapporto dei revisori.

    2. L’approvazione del resoconto della commissione tecnica.

    3. La nomina del comitato e del presidente della società.

    4. La nomina della commissione tecnica

    5. La nomina dei revisori dei conti

    6. La proclamazione dei soci onorari e benemeriti

    7. L’approvazione del programma di attività per l’anno seguente

    8. L’approvazione del preventivo della società

    1. COMITATO:

    Articolo 13

    Il comitato rappresenta la società, adempie alle risoluzioni dell’assemblea, amministra i fondi della società, organizza manifestazioni a favore della società. Il comitato presenta all’assemblea ordinaria il resoconto finanziario e l’attività svolta.

    Articolo 14

    Il comitato è composto da 5 a 9 membri. I membri sono rieleggibili.

    Articolo 15

    Il presidente, nominato all’assemblea è il rappresentante della società e firma gli atti socilai con li segretario.

    Articolo 16

    Il comitato sceglie un vice presidente, un segretario, un cassiere. Può pure designare suoi membri per compiti speciali non espressamente elencati in questo statuto.

    Articolo 17

    Sono di competenza del comitato:

    1. La fissazione delle tasse sociali

    2. La scelta degli istruttori

    3. L’allestimento dei consuntivi e preventivi

    4. L’acquisto del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività sportiva

    5. L’amministrazione dei fondi della società

    Articolo 18

    Il vice presidente sostituisce il presidente.

    Articolo 19

    Il segretario riceve la corrispondenza della società, firma con il presidente gli atti sociali, redige i verbali delle sedute.

    Articolo 20

    Il cassiere esige le tasse sociali, effettua i pagamenti dietro mandato del comitato, prepara i conti preventivi e consuntivi.

    6) REVISORI:

    Articolo 21

    I revisori, in numero di due (2) più un supplente, esaminano i conti della società e presentano il rapporto all’assemblea ordinaria. Sono nominati all’assemblea e sono rieleggibili.

    7) COMMISSIONE TECNICA:

    Articolo 22

    La commissione è composta da 1 3 membri. I membri della commissione tecnica sono rieleggibili e posso far parte del comitato.

    Articolo 23

    I responsabili della commissione tecnica dirigono l’attività sportiva e agonistica.

    8) FONDI:

    Articolo 24

    Le entrate sociali sono costituite dalle tasse fissate dal comitato, da sussidi pubblici e contributi privati, dal ricavo dei manifestazioni.

    9) MANIFESTAZIONI:

    Articolo 25

    La società partecipa alle manifestazioni previste dai calendari delle organizzazioni e Federazione a cui è affiliata come pure a manifestazioni o gare organizzate da enti promozionali non espressamente elencate in questo statuto

    • Federazione Karate Svizzera Italiana FKSI

    • Federazione Sportiva Italiana Karate FESIK

    • World United Karate Organization WUKO

    10) REVISIONE:

    Articolo 26

    Il presente statuto potrà essere riveduto con il voto dei 2/3 dei presenti a un’assemblea ordinaria.

    11) DISPOSIZIONI FINALI:

    Articolo 27

    Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto sono applicabili i regolamenti della Federazione Karate Svizzera Italiana FKSI.

    Articolo 28

    Il presente statuto aggiornato e approvato all’assemblea dei soci del 14 febbraio 2010 entra in vigore con l’approvazione del comitato della Federazione Karate Svizzera Italiana FKSI.

     

    Il Presidente 

    Mario Campise

     

    La Segretaria

    Michela Campise

  • Statuto Progetti Sociali

    STATUTO

    PROGETTI SOCIALI

    SETTORE FESIK PER SOGGETTI DISABILI

     

    1) GENERALITÀ:

    Articolo 1

    PROGETTI SOCIALI e un settore della FESIK Federazione Sportiva Italiana Karate è parte il quale ne riconosce statuti e regolamenti.

    2) SCOPO:

    Articolo 2

    PROGETTI SOCIALI ha per scopo l’integrazione dei soggetti disabili nella disciplina del Karate.

    Esso favorisce l’integrazione, l’educazione fisica e morale di coloro che lo praticano.

    Articolo 3

    Il settore è apartitico e aconfessionale e non a scopo di lucro.

    3) MEMBRI:

    Articolo 4

    Ogni persona fisica può essere ammessa quale membro nell’anno in cui compie il (?) anno d’età. La qualifica di membro si ottiene con il tesseramento FESIK.

    Articolo 5

    L’assemblea proclama membri benemeriti le persone che dalla pratica del Karate hanno concretamente sostenuto gli ideali del settore.

    Articolo 6

    I membri onorari e benemeriti non sono tenuti al pagamento della tassa sociale.

    4) ASSEMBLEA:

    Articolo 7

    L’assemblea ordinaria è convocata dalla commissione ogni quattro anni (quadriennio olimpico) di regola entro la fine del mese di…… La data, il luogo e l’ordine del giorno saranno comunicati ai soci almeno 3 settimane prima dello svolgimento dell’assemblea.

    Articolo 8

    L’assemblea ordinaria può essere convocata dal comitato quando 1/5 dei soci lo esiga con richiesta scritta al presidente.

    Articolo 9

    L’assemblea può deliberare esclusivamente sulle trattande all’ordine del giorno.

    Proposte urgenti sono ammesse solo se la maggioranza dei 2/3 dei presenti lo richiede.

    Articolo 10

    Proposte e nomine sono decise a maggioranza dei soci presenti, eccettuati i casi previsti espressamente dallo statuto.

    Articolo 11

    Sono di competenza all’assemblea ordinaria:

    1. L’approvazione del resoconto finanziario e del rapporto dei revisori.

    2. L’approvazione del resoconto della commissione tecnica.

    3. La nomina del comitato e del presidente dell’associazione.

    4. La nomina della commissione tecnica

    5. La nomina dei revisori dei conti

    6. La proclamazione dei soci onorari e benemeriti

    7. L’approvazione del programma di attività per l’anno seguente

    8. L’approvazione del preventivo della società

    5) COMITATO DIRETTIVO:

    Articolo 12

    Il comitato rappresenta il settore, adempie alle risoluzioni dell’assemblea, amministra i fondi della PKE, organizza manifestazioni e gare. Il comitato presenta all’assemblea ordinaria il resoconto finanziario e l’attività svolte.

    Articolo 13

    Il comitato è composto da 5 a 9 membri. I membri sono rieleggibili.

    Articolo 14

    Il presidente, nominato all’assemblea. Egli è il rappresentante della società e firma gli atti con li segretario.

    Articolo 15

    Il comitato sceglie un vice presidente, un segretario, un cassiere. Può pure designare suoi membri per compiti speciali non espressamente elencati in questo statuto.

    Articolo 16

    Sono di competenza del comitato:

    1. La fissazione delle tasse sociali

    2. La scelta degli istruttori

    3. L’allestimento dei consuntivi e preventivi

    4. L’acquisto del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività sportiva

    5. L’amministrazione dei fondi della società

    Articolo 17

    Il vice presidente sostituisce il presidente.

    Articolo 18

    Il segretario riceve la corrispondenza della società, firma con il presidente gli atti, redige i verbali delle sedute.

    6) REVISORI:

    Articolo 20

    I revisori, in numero di due (2) più un supplente, esaminano i conti della società e presentano il rapporto all’assemblea ordinaria. Sono nominati all’assemblea e sono rieleggibili.

    7) COMMISSIONE TECNICA:

    Articolo 21

    La commissione è composta da 1 a 3 membri. I membri della commissione tecnica sono rieleggibili e possono far parte del comitato.

    Articolo 22

    I responsabili della commissione tecnica dirigono l’attività sportiva e agonistica.

    8) FONDI:

    Articolo 23

    Le entrate sociali sono costituite dalle tasse fissate dal comitato, da sussidi pubblici e contributi privati, dal ricavo delle manifestazioni.

    9) MANIFESTAZIONI:

    Articolo 24

    La società partecipa alle manifestazioni previste dai calendari delle organizzazioni e Federazione a cui è affiliata come pure a manifestazioni o gare organizzate da enti promozionali non espressamente elencate in questo statuto.

    10) REVISIONE:

    Articolo 25

    Il presente statuto potrà essere riveduto con il voto dei 2/3 dei presenti a un’assemblea ordinaria.

    11) DISPOSIZIONI FINALI:

    Articolo 26

    Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto sono applicabili i regolamenti della………

    Articolo 27

    Il presente statuto aggiornato e approvato all’assemblea dei soci il……….. entra in vigore con l’approvazione del comitato della Paralimpic Karate Experience PKE

    Il Presidente

    Il Segretario/a

  • Statuto FKSI

    STATUTO

    FEDERAZIONE KARATE SVIZZERA ITALIANA

    FKSI

     

    1. GENERALITÀ:

    Articolo 1

    La Federazione Karate Svizzera Italiana fondata il 17 gennaio 1997 è un’associazione ai sensi dell’articolo 60 e ss del Codice Civile Svizzero (CCS) .

    Articolo 2

    La FKSI è affiliata alla World United Karate Organization (WUKO&AD) la quale riconosce statuti e regolamenti e approva la libertà di affiliazione ad altre federazioni facenti parte della

    United World Karate (UWK)

    1. SCOPO:

    Articolo 3

    La FKSI ha per scopo l’insegnamento, la divulgazione e la promozione dell’arte Karate negli stili: Shotokan, Wado Ryu, Goju Ryu e Shito Ryu, per normo dotati e con disabilità: funzionali, mentali e relazionali. Essa favorisce l’educazione fisica, morale e integrativa di coloro che lo praticano.

    Articolo 4

    La FKSI è apartitica e aconfessionale e non a scopo di lucro.

    1. MEMBRI:

    Articolo 5

    Ogni persona fisica, club o associazione praticante arti marziali, può essere ammessa quale membro della FKSI facendone richiesta scritta. In ogni caso, spetterà al comitato direttivo approvarne l’accettazione o l’eventuale rifiuto.

    Articolo 6

    I membri affiliati sono tenuti ad un comportamento che tenga alto il valore morale, etico ed educativo della FKSI.

    Articolo 7

    Qualora un affiliato praticante, dovesse fare uso delle tecniche di Karate a scopo d’offendere o assume comportamenti spavaldi atti a ledere o offendere la dignità e l’incolumità altrui, viene espulso dalla FKSI con risoluzione dell’assemblea alla maggioranza di 2/3, ascoltato il preavviso e le motivazione della commissione tecnica.

    Articolo 8

    L’assemblea Federale proclama membri benemeriti le persone che dalla pratica del Karate hanno concretamente sostenuto gli ideali della FKSI.

    4) ASSEMBLEA DEI MEMBRI:

    Articolo 9

    L’assemblea ordinaria è convocata dai membri ogni due anni, di regola entro la fine del mese marzo. La data, il luogo e l’ordine del giorno saranno comunicati al comitato direttivo almeno 3 settimane prima dello svolgimento dell’assemblea.

    Articolo 10

    L’assemblea straordinaria può essere convocata dalla commissione direttiva quando 1/5 dei membri lo esiga con richiesta scritta al comitato direttivo.

    Articolo 11

    L’assemblea può deliberare esclusivamente sulle trattande all’ordine del giorno.

    Proposte urgenti sono ammesse solo se la maggioranza dei 2/3 dei presenti lo richiede.

    Articolo 12

    Proposte e nomine sono decise a maggioranza dei soci presenti, eccettuati i casi previsti espressamente dallo statuto.

    Articolo 13

    Sono di competenza all’assemblea ordinaria:

    1. L’approvazione del resoconto finanziario e del rapporto dei revisori.

    2. L’approvazione del resoconto della commissione tecnica.

    3. La nomina del comitato e del presidente della FKSI.

    4. La nomina della commissione tecnica

    5. La nomina dei revisori dei conti

    6. La proclamazione dei soci onorari e benemeriti

    7. L’approvazione del programma di attività per l’anno seguente

    8. L’approvazione del preventivo della FKSI

    1. COMITATO DIRETTIVO:

    Articolo 14

    Il comitato direttivo rappresenta la FKSI, adempie alle risoluzioni dell’assemblea, amministra i fondi della FKSI , organizza manifestazioni. Il comitato direttivo presenta all’assemblea ordinaria il resoconto finanziario e l’attività svolta.

    Articolo 15

    Il comitato direttivo è composto da 5 a 9 membri. I membri sono rieleggibili.

    Articolo 16

    Il presidente nominato all’assemblea è il rappresentante della FKSI e firma gli atti federali con li segretario.

    Articolo 17

    Il comitato direttivo sceglie un vice presidente, un segretario, un cassiere. Può pure designare suoi membri per compiti speciali non espressamente elencati in questo statuto.

    Articolo 18

    Sono di competenza del comitato direttivo:

    1. La fissazione delle quote d’affiliazione

    2. La scelta degli istruttori

    3. L’allestimento dei consuntivi e preventivi

    4. L’acquisto del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività sportiva

    5. L’amministrazione dei fondi della FKSI

    6. L’organizzazione e la promozione di manifestazioni per normodotati e soggetti disabili.

    Articolo 19

    Il vice presidente sostituisce il presidente.

    Articolo 20

    Il segretario riceve la corrispondenza della FKSI, firma con il presidente gli atti sociali, redige i verbali delle sedute.

    Articolo 21

    Il cassiere esige le quote d’affiliazione, effettua i pagamenti dietro mandato del comitato, prepara i conti preventivi e consuntivi.

    6) REVISORI:

    Articolo 22

    I revisori, in numero di due (2) più un supplente, esaminano i conti della FKSI e presentano il rapporto all’assemblea ordinaria. Sono nominati all’assemblea e sono rieleggibili.

    7) COMMISSIONE TECNICA:

    Articolo 23

    La commissione è composta da 1 a 3 membri. I membri della commissione tecnica sono rieleggibili e possono far parte del comitato.

    Articolo 24

    I responsabili della commissione tecnica dirigono l’attività sportiva e agonistica.

    8) FONDI:

    Articolo 25

    Le entrate federali sono costituite dalle tasse fissate dal comitato, da sussidi pubblici e contributi privati, dal ricavo dei manifestazioni.

    9) MANIFESTAZIONI:

    Articolo 26

    La FKSI partecipa alle manifestazioni previste dai calendari delle organizzazioni e Federazione a cui è affiliata come pure a manifestazioni o gare organizzate da enti promozionali non espressamente elencate in questo statuto.

    10) REVISIONE:

    Articolo 27

    Il presente statuto potrà essere riveduto con il voto dei 2/3 dei presenti a un’assemblea ordinaria.

    11) DISPOSIZIONI FINALI:

    Articolo 28

    Il presente statuto aggiornato e approvato all’assemblea dei membri del 14 febbraio 2014.

    Il Presidente

    Mario Campise

    La Segretaria

    Tiziana Paludetto